Italia: Responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi
Il quadro EPR in Italia, imposto dal decreto legislativo del 3 aprile 2006, affronta le preoccupazioni ambientali, in particolare nel titolo 2 della parte 4, che riguarda la gestione degli imballaggi. Con uno sviluppo significativo, nell’ottobre 2020 sono state introdotte modifiche, con un focus specifico sulla gestione degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile nella fase di fine vita. Questi cambiamenti dimostrano l’impegno verso la gestione responsabile degli imballaggi e la conservazione dell’ambiente.
Chi ha la responsabilità in Italia?
La registrazione non è obbligatoria per le società straniere ma può essere effettuata volontariamente.
La legge sugli imballaggi e le relative norme si applicano a tutti:
- Produttore
- Importatore
- Venditori di imballaggi vuoti
- Distributore
- Venditore in linea
Cosa costituisce un imballaggio secondo la Legge Italiana sugli Imballaggi?
- Carta e cartone;
- Acciaio;
- Alluminio;
- Bicchiere;
- Legna;
- Plastica ecologica e compostabile.
Soglie
Per le aziende straniere non è necessaria la registrazione. Ma non ci sono limiti per i produttori locali e la responsabilità di tali aziende ricade sull’avvio delle vendite dei prodotti in Italia.
La responsabilità dei produttori per la responsabilità estesa del produttore (EPR) in Italia
Il produttore deve registrarsi presso l’autorità competente per ottenere il numero di registrazione dell’imballaggio:
1) Registrazione
- I produttori devono iscriversi all’Albo dei produttori nazionali istituito dal Ministero dell’Ambiente per la tutela del territorio e del mare.
- Il produttore deve concludere un contratto con l’ecooperatore per la gestione degli imballaggi.
2) Pagamenti delle tariffe
- I produttori sono obbligati a versare eco-contributi corrispondenti a ciascuna tipologia di materiale.
- Le tariffe EPR sono determinate in base a ciascun materiale, al livello di tariffa corrispondente e al peso unitario per materiale dell’imballaggio fornito.
3) Segnalazione
- In casi particolari, le dichiarazioni delle tariffe EPR sono annuali.
- I produttori sono tenuti a presentare dichiarazioni trimestrali nel primo anno.
- Dal secondo anno in poi le dichiarazioni possono essere annuali, trimestrali o mensili a seconda del totale della tariffa EPR dichiarata per materiale l’anno precedente.
Procuratore autorizzato
Il produttore deve nominare un rappresentante autorizzato con sede in Italia per adempiere ai requisiti della legge sugli imballaggi per conto del produttore.
Scadenza per la segnalazione
- La scadenza per la presentazione della relazione annuale in Italia è il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
- Dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio) relative ai tre mesi antecedenti ciascuna scadenza.
- Dichiarazioni mensili (entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento).
Sanzioni in caso di violazione
L’autorità governativa imporrà multe di 5.000 euro per i produttori che non sono registrati nel sistema e multe che vanno da 15.000 euro a 46.500 euro per i produttori che non partecipano al programma Packaging Material.