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Italia: Responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi

Il quadro EPR in Italia, imposto dal decreto legislativo del 3 aprile 2006, affronta le preoccupazioni ambientali, in particolare nel titolo 2 della parte 4, che riguarda la gestione degli imballaggi. Con uno sviluppo significativo, nell’ottobre 2020 sono state introdotte modifiche, con un focus specifico sulla gestione degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile nella fase di fine vita. Questi cambiamenti dimostrano l’impegno verso la gestione responsabile degli imballaggi e la conservazione dell’ambiente.

 

Chi ha la responsabilità in Italia?

La registrazione non è obbligatoria per le società straniere ma può essere effettuata volontariamente.

La legge sugli imballaggi e le relative norme si applicano a tutti:

  • Produttore
  • Importatore
  • Venditori di imballaggi vuoti
  • Distributore
  • Venditore in linea

 

Cosa costituisce un imballaggio secondo la Legge Italiana sugli Imballaggi?

  • Carta e cartone;
  • Acciaio;
  • Alluminio;
  • Bicchiere;
  • Legna;
  • Plastica ecologica e compostabile.

 

Soglie

Per le aziende straniere non è necessaria la registrazione. Ma non ci sono limiti per i produttori locali e la responsabilità di tali aziende ricade sull’avvio delle vendite dei prodotti in Italia.

 

La responsabilità dei produttori per la responsabilità estesa del produttore (EPR) in Italia

Il produttore deve registrarsi presso l’autorità competente per ottenere il numero di registrazione dell’imballaggio:

1) Registrazione

  • I produttori devono iscriversi all’Albo dei produttori nazionali istituito dal Ministero dell’Ambiente per la tutela del territorio e del mare.
  • Il produttore deve concludere un contratto con l’ecooperatore per la gestione degli imballaggi.

2) Pagamenti delle tariffe

  • I produttori sono obbligati a versare eco-contributi corrispondenti a ciascuna tipologia di materiale.
  • Le tariffe EPR sono determinate in base a ciascun materiale, al livello di tariffa corrispondente e al peso unitario per materiale dell’imballaggio fornito.

3) Segnalazione

  • In casi particolari, le dichiarazioni delle tariffe EPR sono annuali.
  • I produttori sono tenuti a presentare dichiarazioni trimestrali nel primo anno.
  • Dal secondo anno in poi le dichiarazioni possono essere annuali, trimestrali o mensili a seconda del totale della tariffa EPR dichiarata per materiale l’anno precedente.

 

Procuratore autorizzato

Il produttore deve nominare un rappresentante autorizzato con sede in Italia per adempiere ai requisiti della legge sugli imballaggi per conto del produttore.

 

Scadenza per la segnalazione

  • La scadenza per la presentazione della relazione annuale in Italia è il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
  • Dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio) relative ai tre mesi antecedenti ciascuna scadenza.
  • Dichiarazioni mensili (entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento).

 

Sanzioni in caso di violazione

L’autorità governativa imporrà multe di 5.000 euro per i produttori che non sono registrati nel sistema e multe che vanno da 15.000 euro a 46.500 euro per i produttori che non partecipano al programma Packaging Material.

EEE

Italia: Responsabilità estesa del produttore (EPR) per le AEE

L’Unione Europea ha adottato misure per semplificare la gestione dei rifiuti AEE per proteggere l’ambiente, la salute umana e preservare le risorse naturali. Nel 2005 l’Italia ha recepito la Direttiva RAEE attraverso il Decreto Legislativo n. 151/2005 e ha implementato un sistema di gestione delle AEE domestiche nel 2007. Attualmente è in vigore la Direttiva Europea 2018/849, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 118/2020 nell’ambito del Pacchetto Economia Circolare.

 

Chi è considerato responsabile?

La responsabilità delle norme EPR per le AEE è affidata a produttori, venditori e detentori. Ogni produttore è responsabile degli scarti derivanti dai prodotti realizzati. Il produttore può adempiere a tale obbligo individualmente o aderendo ad un sistema collettivo.

 

Cosa comprendono le AEE

Attualmente in Italia sono prescritte 6 categorie:

  • Apparecchiature per lo scambio termico
  • Schermi, monitor e apparecchiature con superficie dello schermo >100 cm2
  • Lampade
  • Attrezzatura di grandi dimensioni
  • Piccola attrezzatura
  • Piccole apparecchiature informatiche e di telecomunicazione

 

Soglie

La soglia non si applica. Ogni azienda che lancia prodotti sul mercato è obbligata a registrarsi.

 

Procedura di registrazione

Il processo di registrazione per la conformità alla normativa sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in Italia prevede i seguenti passaggi:

  1. Seleziona un’organizzazione di responsabilità del produttore (PRO) approvata.
  2. Presentare i documenti statutari richiesti per la registrazione della società.
  3. Stabilire un accordo di cooperazione.
  4. Pagare la tariffa di licenza applicabile.
  5. Ottenere un numero di responsabilità estesa del produttore (EPR) per l’azienda.
  6. Fornire rapporti annuali che dettaglino la quantità di imballaggi immessi sul mercato.

 

Rappresentante autorizzato

Un produttore di un altro Paese che vende AEE in Italia a distanza deve nominare un rappresentante italiano autorizzato che sarà responsabile dell’adempimento degli obblighi di tale produttore.

 

Scadenza per la segnalazione

Ogni trimestre, le organizzazioni coinvolte nella distribuzione di prodotti elettrici ed elettronici in Italia devono presentare report completi all’organizzazione di riciclaggio autorizzata.

 

Sanzioni in caso di violazione

Secondo la legge, i produttori trasgressori rischiano una multa fino a 20.000 euro. La sanzione si applica alle persone fisiche o giuridiche che immettono in commercio AEE senza iscrizione nel Registro nazionale, non forniscono le informazioni richieste o forniscono informazioni false.