Le aliquote fiscali nella Repubblica Ceca cambieranno dal 1° gennaio 2024. L’aliquota fiscale principale rimane al 21%. La seconda aliquota fiscale ridotta del 10% sarà abolita e la prima aliquota fiscale ridotta del 15% sarà sostituita da un’unica aliquota fiscale ridotta del 12%.
Aliquota IVA standard
L’aliquota IVA standard nella Repubblica Ceca nel 2024 è del 21%.
Aliquota IVA ridotta
12%
- Prodotti alimentari (esclusi gli alimenti essenziali per l’infanzia e gli alimenti senza glutine);
- Bevande analcoliche;
- Servizio di ristorazione;
- Bevendo acqua;
- Dispositivi medici;
- Giornali e periodici;
- Seggiolini per auto per bambini;
- Alcuni trasporti nazionali di passeggeri;
- Ingresso ad eventi culturali, spettacoli e parchi divertimento;
- Housing sociale;
- Alcune forniture agricole;
- Sistemazione in albergo;
- Ingresso ad eventi sportivi;
- Utilizzo degli impianti sportivi;
- Stato sociale;
- Servizi funebri e affini;
- Cure mediche e dentistiche.
Consulta il riepilogo delle aliquote IVA dell’UE
Soglie
Dal 1 luglio 2021 le soglie per le vendite a distanza sono state abolite e sostituite da una soglia unificata di 10.000 euro per tutti i membri dell’UE.
In altre parole, l’IVA dovrebbe essere addebitata all’aliquota IVA del paese di residenza del cliente da parte delle aziende il cui fatturato annuo transfrontaliero imponibile è superiore a 10.000 euro.
IVA deducibile
Se beni o servizi fossero utilizzati per effettuare forniture imponibili in Repubblica ceca, l’IVA nelle fatture a monte potrebbe essere accreditata. Esempi inclusi:
- IVA pagata allo sdoganamento con il tuo numero EORI;
- IVA pagata ai fornitori cechi.
Procedura di registrazione
Il contribuente che non ha una sede legale in questo paese e soddisfa le condizioni per la registrazione obbligatoria è tenuto a presentare una domanda di registrazione entro 15 giorni dal giorno in cui questa persona è diventata un pagatore o una persona identificata.
Il giorno in cui questo soggetto passivo diventa contribuente è solitamente il giorno:
- Quando avviene la prima operazione imponibile con il luogo della prestazione in questo paese, ciò include anche le operazioni nell’ambito del regime di vendita a distanza;
- Il giorno della prima consegna di merci da questo paese a un altro Stato membro.
Il giorno in cui questo soggetto passivo diventa una persona identificata è il primo giorno dell’acquisto intracomunitario di beni da un altro Stato membro dell’UE.
Tutte le richieste di registrazione IVA (obbligatoria o volontaria) o di notifica di modifica dei dati di registrazione devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico.
Gli allegati obbligatori per i soggetti passivi non stabiliti sono:
- certificato di registrazione IVA (o imposta simile) di un altro paese;
- Licenza/certificato commerciale o altra autorizzazione all’attività commerciale;
- Estratto del registro delle imprese;
- Se la società nomina un agente fiscale locale o un rappresentante fiscale, lo è una lettera di autorizzazione o una procura.
Tutti questi allegati devono essere copie ufficialmente verificate dei documenti originali tradotti in lingua ceca.
Rappresentante fiscale
Non è necessario che le imprese extra-UE nominino rappresentanti fiscali per gestire tutte le formalità relative alla registrazione e al riempimento dell’IVA.
Conservazione dei registri
I contribuenti o le persone identificate sono tenuti a conservare tutti i dati relativi ai propri obblighi fiscali nei registri ai fini IVA e devono farlo nella struttura necessaria per redigere una dichiarazione dei redditi, un elenco riepilogativo o un elenco di controllo.
Data di pagamento dell’IVA
L’imposta è dovuta l’ultimo giorno del termine previsto per la presentazione della regolare dichiarazione IVA.
Compilazione dichiarazioni IVA
Scadenza: entro e non oltre il 25° giorno successivo alla fine del periodo fiscale, ovvero:
- Mese solare – periodo fiscale di base;
- Trimestre solare – solo un contribuente IVA (non una persona identificata) può decidere che sia suo.
Il periodo fiscale per l’anno solare in corso corrisponde a un trimestre solare a determinate condizioni legali. Il cambio di periodo d’imposta non può essere effettuato per l’anno solare in cui il contribuente è iscritto all’Iva né per l’anno solare immediatamente successivo.