Questa guida è rivolta alle aziende di e-commerce che vendono online tramite negozi web o mercati ai consumatori lettoni.
Aliquota IVA standard
L’aliquota IVA standard in Lettonia nel 2024 è del 21%.
Aliquota IVA ridotta
12%
Alcuni prodotti e servizi hanno diritto alla tariffa ridotta speciale, tra cui:
- Medicina e attrezzature mediche;
- Alimenti specializzati per l’infanzia;
- Nel territorio nazionale sono assicurati servizi regolari di trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli;
- Letteratura educativa e letteratura originale;
- Giornali, riviste e altri periodici;
- Servizi di alloggio in case turistiche;
- Fornitura di legna da ardere alle persone per il consumo domestico;
- Forniture di energia termica alle persone per il consumo domestico.
5%
- Alcuni tipi di prodotti alimentari.
Consulta il riepilogo delle aliquote IVA dell’UE
Soglie
Dal 1 luglio 2021 le soglie per le vendite a distanza sono state abolite e sostituite da una soglia unificata di 10.000 euro per tutti i membri dell’UE.
In altre parole, l’IVA dovrebbe essere addebitata all’aliquota IVA del paese di residenza del cliente da parte delle aziende il cui fatturato transfrontaliero imponibile annuale è superiore a 10.000 euro.
IVA deducibile
Se beni o servizi fossero utilizzati per effettuare forniture imponibili in Lettonia, l’IVA nelle fatture a monte potrebbe essere accreditata. Esempi inclusi:
- IVA pagata allo sdoganamento con il tuo numero EORI;
- IVA pagata ai fornitori lettoni.
Procedura di registrazione
Quando una società ha l’obbligo di registrarsi, i proprietari saranno tenuti a compilare e presentare un modulo di registrazione IVA, insieme alla documentazione giustificativa:
- Certificato di costituzione;
- Estratto del registro delle imprese;
- certificato IVA;
- Statuti;
- Una spiegazione delle attività economiche dell’azienda in Lettonia/Estonia;
- Un documento di identificazione bancaria;
- Se la società nomina un agente fiscale locale o un rappresentante fiscale, lo è una lettera di autorizzazione o una procura.
Tutti i documenti dovrebbero essere tradotti in lingua lettone.
La partita IVA intracomunitaria dovrà essere ricevuta con domanda separata.
Rappresentante fiscale
Non è necessario nominare un rappresentante fiscale per gestire tutte le formalità relative alla registrazione e al riempimento dell’IVA.
Conservazione dei registri
Le registrazioni delle operazioni effettuate devono essere conservate al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni fiscali e dei pagamenti. Il periodo di conservazione dei registri è di 10 anni.
Data di pagamento dell’IVA
L’IVA dovuta deve essere pagata entro il giorno 20 del mese successivo al periodo.
Compilazione dichiarazioni IVA
La dichiarazione IVA deve essere presentata nel seguente periodo fiscale:
Un mese di calendario:
- A un contribuente registrato che è stato iscritto nel registro dei contribuenti IVA SRS durante l’anno fiscale e sarà conservato per sei mesi di calendario;
- Se il valore delle transazioni imponibili nell’anno pre-imposizione o nell’anno fiscale supera €50.000;
- Se le cessioni di beni sono effettuate nel territorio dell’Unione europea (compresa la partecipazione alle cessioni di beni di cui all’articolo 16, sezione 4, della legge sull’IVA) o se i servizi sono resi a contribuenti di altri Stati membri, il luogo della fornitura di cui è determinato dalla sezione 1, articolo 19 della legge sull’IVA;
- Gruppo IVA e rappresentante fiscale.
Un trimestre solare:
- A un contribuente registrato che è stato iscritto nel registro dei contribuenti IVA SRS durante l’anno fiscale se il valore delle sue transazioni imponibili non supera €50.000 durante l’anno fiscale e se il contribuente non fornisce beni nel territorio dell’Unione europea e non non fornire servizi a contribuenti di altri Stati membri il cui luogo di prestazione è determinato dall’articolo 19, paragrafo 1, della legge sull’IVA;
- A un contribuente registrato il cui valore delle operazioni imponibili nell’anno ante imposte supera €14.228,72 ma non supera €50.000 e che non effettua cessioni di beni nel territorio dell’Unione europea o non presta servizi a contribuenti di altri Stati membri il cui luogo di prestazione è determinato dall’articolo 19, sezione 1, della legge sull’IVA.