In Costa Rica, l’IVA si chiama “Impuesto al Valor Agregado”, abbreviato IVA.
Aliquota IVA standard
L’aliquota IVA generale in Costa Rica è del 13% e si applica su beni, servizi, importazione di beni o servizi.
Aliquota IVA ridotta
- Sul biglietto aereo si applica la tariffa del 10% in caso di voli internazionali.
- Sul biglietto aereo si applica la tariffa del 4% in caso di voli nazionali.
- L’aliquota del 2% si applica ai prodotti farmaceutici, nonché alle materie prime essenziali e alle attrezzature necessarie per la loro produzione.
- L’aliquota dell’1% si applica ad alcuni prodotti alimentari che rientrano nel concetto di “paniere imponibile di base” come pane, latte, frutta, bibite ecc. L’aliquota dell’1% si applica anche ai prodotti agricoli, all’allevamento, ai servizi veterinari e alla pesca non sportiva. forniture.
- L’aliquota dello 0% si applica ai libri e alle merci di esportazione.
Soglia di registrazione IVA
In Costa Rica non esiste una soglia di registrazione IVA.
IVA deducibile
Le imprese residenti possono detrarre o ridurre l’importo dell’IVA pagata su beni o servizi acquistati per attività commerciali prima di pagare l’IVA. Le imprese non residenti che non hanno una residenza permanente e non sono registrate ai fini IVA non possono richiedere il rimborso dell’imposta a monte.
Procedura di registrazione
Le società straniere sono tenute a registrarsi in Costa Rica se hanno una presenza fisica, come una stabile organizzazione. Le entità sono obbligate a iscriversi nel registro dei contribuenti dell’Amministrazione fiscale. L’Amministrazione fiscale registrerà automaticamente le persone fisiche o giuridiche che non hanno avviato il processo di registrazione.
Data di dichiarazione IVA e pagamento
Le dichiarazioni IVA devono essere presentate mensilmente. Le dichiarazioni IVA devono essere presentate e pagate entro 15 giorni del mese successivo. Il modulo per segnalare l’imposta sul valore aggiunto è il modulo D-104.
Sanzioni
In caso di presentazione tardiva della dichiarazione viene applicata una sanzione pari al 50% del salario minimo mensile. In caso di ritardo nei pagamenti viene applicata una multa pari all’1% dell’importo dovuto per ogni mese, ma non superiore al 20% dell’importo totale dovuto.