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Merce

L’IVA è in vigore in Bahrein dal 1° gennaio 2019.

In conformità con l’Accordo unificato sull’imposta sul valore aggiunto del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo, il decreto legge n. (48) per l’anno 2018 relativo all’imposta sul valore aggiunto, il commercio elettronico di beni in Bahrein è inferiore al 10% I.V.A.

 

Partita IVA per non residenti

Le transazioni in cui un fornitore non residente spedisce beni da un altro paese a un cliente del Bahrein (privato) non sono considerate una fornitura che comporta l’obbligo di registrazione ai fini IVA in Bahrein.

Se l’acquirente è registrato nell’attività del Bahrein, potrebbe essere applicato un meccanismo di inversione contabile. Nel caso in cui l’acquisto di beni sia correlato ad attività imponibili, tale azienda può accreditare l’IVA all’importazione nella sua dichiarazione dei redditi.

L’unica situazione in cui un’azienda non residente deve essere registrata ai fini IVA in Bahrein è quando un’azienda utilizza un magazzino locale per immagazzinare merci per le vendite B2C.

 

Aliquota IVA standard

L’aliquota IVA standard in Bahrein 2024 è del 10% (5% – prima del 1 gennaio 2022).

 

Aliquota IVA ridotta

0% – per alcuni prodotti alimentari, attrezzature mediche, articoli per bambini, metalli preziosi e gemme.

 

Soglie

I non residenti sono obbligati a registrarsi ai fini IVA in Bahrein entro 30 giorni dalla prima fornitura imponibile a soggetti non passivi in Bahrein, la soglia IVA è pari a zero.

 

Registrazione

I non residenti, che svolgono attività economiche ma non hanno una sede fissa di affari o una stabile organizzazione, sono tenuti a registrarsi se devono pagare l’IVA in Bahrein.

Le imprese devono essere registrate presso l’Ufficio nazionale delle entrate (NBR). L’NBR è responsabile della registrazione dei contribuenti e della loro responsabilità fiscale, della convalida della presentazione della dichiarazione IVA e della relativa valutazione, nonché del pagamento dei rimborsi.

 

Rappresentante fiscale

Un non residente può registrarsi ai fini IVA tramite un rappresentante IVA. Un rappresentante IVA deve essere residente in Bahrein e debitamente approvato dalla NBR. La nomina a rappresentante IVA deve avvenire mediante procura ufficiale.

 

Cancellazione

Se un non residente è registrato ai fini IVA in Bahrein, deve annullare la registrazione entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

  • Non svolge più attività economica in Bahrein;
  • Non ha effettuato entrate imponibili IVA per 12 mesi consecutivi.

 

Presentazione dichiarazioni IVA

I soggetti soggetti a IVA con forniture annuali non superiori a 3 milioni di BHD hanno periodi IVA corrispondenti ai trimestri solari (ovvero che terminano il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).

La dichiarazione IVA per ciascun periodo IVA è dovuta entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del giorno precedente del periodo IVA.

 

Data di pagamento dell’IVA

L’IVA associata dovuta deve essere pagata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del giorno precedente del periodo IVA.

 

Recupero dell’IVA a monte

Un soggetto passivo registrato ai fini IVA in Bahrein può richiedere l’IVA pagata sulle importazioni di beni purché sussistano le condizioni per il recupero dell’imposta a monte:

  • Il soggetto passivo utilizzerà i beni per effettuare forniture imponibili;
  • Il recupero dell’IVA su questi beni non è vietato.

Un soggetto passivo deve conservare la documentazione doganale/di importazione pertinente come prova dell’importazione al fine di recuperare l’IVA addebitata sull’importazione di beni.

Per le persone non registrate, l’IVA pagata sull’importazione non sarà rimborsabile.

 

Sanzioni

Mancata richiesta di registrazione (entro 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di registrazione) – BHD 10.000.

  • Presentazione tardiva della dichiarazione IVA – 5%-25% del valore dell’IVA dichiarata o pagata;
  • Ritardato pagamento dell’IVA dovuta – 5%-25% del valore dell’IVA dichiarata o pagata.
Servizi digitali

In vigore da gennaio 2019.

Secondo l’Accordo unificato sull’imposta sul valore aggiunto del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo, il decreto legge n. (48) per l’anno 2018 relativo all’imposta sul valore aggiunto, i servizi elettronici/digitali forniti da fornitori non residenti rientrano nella categoria IVA 10% se il Cliente è una persona non registrata.

Ciò significa che una persona non residente che effettua forniture imponibili in Bahrein deve registrarsi ai fini dell’IVA in Bahrein non appena inizia a effettuare forniture imponibili in Bahrein se nessun altro è tenuto a rendere conto dell’IVA dovuta su tali forniture.

 

Aliquota IVA standard

L’aliquota IVA standard in Bahrein nel 2024 è del 10%.

 

Aliquota IVA ridotta

0% – per alcuni prodotti alimentari, attrezzature mediche, beni e servizi per bambini, metalli preziosi e gemme.

 

Soglie

I non residenti sono obbligati a registrarsi ai fini IVA in Bahrein entro 30 giorni dalla prima fornitura imponibile a soggetti non passivi in Bahrein, indipendentemente da eventuali soglie.

 

Luogo di fornitura

Se il cliente non è registrato ai fini IVA in Bahrein, il luogo di utilizzo e godimento è il luogo in cui il cliente utilizza e gode effettivamente del servizio. Non rilevano il luogo in cui viene concluso il contratto con il cliente e il luogo in cui il cliente paga il servizio.

 

Elenco dei servizi elettronici

I servizi elettronici sono servizi forniti su Internet o su qualsiasi piattaforma elettronica, che funzionano in modo automatizzato con un intervento umano limitato e sono impossibili da completare senza l’uso della tecnologia informatica.

Per esempio:

  • Servizi che forniscono o supportano un sito Web su Internet;
  • Prodotti digitali, compresi programmi per computer;
  • Fornitura di un dominio web, web hosting e manutenzione remota di software e apparecchiature;
  • Raccolta di contenuti visivi;
  • Fornitura elettronica di musica, film, serie televisive, giochi, riviste, giornali o altri programmi;
  • Fornitura di pubblicità su siti web;
  • Fornitura di servizi didattici on-line;
  • Fornitura di programmi informatici e aggiornamenti.

 

Registrazione

I non residenti, che svolgono attività economiche ma non hanno una sede fissa di affari o una stabile organizzazione, sono tenuti a registrarsi se devono pagare l’IVA in Bahrein.

Le imprese devono essere registrate presso l’Ufficio nazionale delle entrate (NBR). L’NBR è responsabile della registrazione dei contribuenti e della loro responsabilità fiscale, della convalida della presentazione della dichiarazione IVA e della relativa valutazione, nonché del pagamento dei rimborsi.

 

Rappresentante fiscale

Un non residente può registrarsi ai fini IVA tramite un rappresentante IVA. Un rappresentante IVA deve essere residente in Bahrein e debitamente approvato dalla NBR. La nomina a rappresentante IVA deve avvenire mediante procura ufficiale.

 

Cancellazione

Se un non residente è registrato ai fini IVA in Bahrein, deve annullare la registrazione entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

  • Non svolge più attività economica in Bahrein;
  • Non ha effettuato entrate imponibili IVA per 12 mesi consecutivi.

 

Presentazione dichiarazioni IVA

Le persone soggette ad IVA con un fatturato annuo superiore a 3 milioni di BHD hanno periodi IVA mensili, corrispondenti ai mesi di calendario.

I soggetti soggetti a IVA con forniture annuali non superiori a 3 milioni di BHD hanno periodi IVA corrispondenti ai trimestri solari (ovvero che terminano il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).

La dichiarazione IVA per ciascun periodo IVA è dovuta entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del giorno precedente del periodo IVA.

 

Data di pagamento dell’IVA

L’IVA associata dovuta deve essere pagata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del giorno precedente del periodo IVA.

 

Sanzioni

Mancata richiesta di registrazione (entro 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di registrazione) – BHD 10.000.

  • Presentazione tardiva della dichiarazione IVA – 5%-25% del valore dell’IVA dichiarata o pagata;
  • Ritardato pagamento dell’IVA dovuta – 5%-25% del valore dell’IVA dichiarata o pagata.